Capo II
Art. 17
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana
In vigore dal 12 apr 2025
1. All' del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all', comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48#art-17