Capo II
Art. 12
Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni
In vigore dal 12 apr 2025
Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia
di danneggiamento in occasione di manifestazioni
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48#art-12