Capo VIII

Art. 35

Abrogato

Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati

In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. Al fine di rafforzare la legalità nelle regioni meno sviluppate, l'operazione concernente la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, selezionata dall'Autorità di gestione del Ministero dell'Interno nell'ambito del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», è qualificata di importanza strategica ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per la realizzazione della predetta operazione, la competente Autorità di gestione può sviluppare sinergie con altri programmi finanziati a valere su risorse nazionali disponibili a legislazione vigente. 2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, sono altresì qualificate di importanza strategica le operazioni, eventualmente selezionate dall'Autorità di gestione, a valere sulle risorse del citato Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027», nei seguenti ambiti a) prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; b) prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura; c) erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-07;60#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo