Capo V
Art. 30
AbrogatoEcosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati
In vigore dal 8 mag 2024 al 6 lug 2024
1. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituti dai seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso provvedimenti adottati dall'amministrazione concedente ai sensi dell'-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il finanziamento fino al 100 per cento dei costi ammissibili dei progetti interessati valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma ed utilmente collocatisi nella relativa graduatoria in considerazione dello stanziamento di cui di cui al citato , comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazione, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101. Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100 per cento degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, secondo l'ordine della relativa graduatoria. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse di cui al terzo periodo sono stabilite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Storico versioni
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