Art. 41-bis

In vigore dal 1 mag 2024
(( (Modifica all' del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili).)) ((1. All', comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: "coltivatore" è sostituita dalla seguente: "conduttore"))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-41-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo