Art. 39-bis
In vigore dal 1 mag 2024
(( (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).))
((1. All', comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19#art-39-bis