Art. 6

Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali

In vigore dal 1 gen 2026
1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all', comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto , comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. 1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, può destinare una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso la stessa Consob non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre. 1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell' del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all', comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all' della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 734) che "In considerazione dei criteri stabiliti dalla presente legge per l'applicazione della nuova governance economica europea agli enti territoriali, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano anche per gli anni 2025 e 2026, con riferimento al conseguimento, rispettivamente negli esercizi 2023 e 2024, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".
  • La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 830) che "In considerazione delle regole della nuova governance economica europea applicate agli enti territoriali, a decorrere dall'anno 2027, nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, si applicano con riferimento al conseguimento, negli esercizi a partire dal 2025, dell'equilibrio definito ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-6

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