Art. 4
Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva
In vigore dal 29 nov 2023
1. All' della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132#art-4