Art. 7

In vigore dal 9 ago 2026
Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale 1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli ((416 e)) 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ((ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale)) emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne dà notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123#art-7

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