Capo II
Art. 7
Abrogato7 / 16Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
In vigore dal 16 set 2023 al 14 nov 2023
1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-15;123#art-7