Capo I

Art. 9

Abrogato

Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

In vigore dal 24 set 2022 al 17 nov 2022
1. All' del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144#art-9

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