Art. 9
9 / 49In vigore dal 18 nov 2022
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione
1. All' del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:
«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte
((prescrizioni ovvero))
sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-09-23;144#art-9