Art. 39-bis

In vigore dal 16 lug 2022
(( (Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale). )) (( 1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50#art-39-bis

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