Titolo II›Capo I
Art. 39
AbrogatoDisposizioni in materia di sport
In vigore dal 18 mag 2022 al 15 lug 2022
1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all', comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all', comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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