Art. 21
In vigore dal 30 giu 2022
Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano
((...))
non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all', comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
((di))
Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e
((agli))
obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all', comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione,
((programmazione 2021-2027))
, di cui all', comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
((2-bis. All' del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "si applicano" fino a: "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli , per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-21