Art. 19-bis
In vigore dal 30 giu 2022
(( (Proroga del termine di cui all', comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). ))
((1. All', comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36#art-19-bis