Capo II
Art. 18
AbrogatoFerrovie dello Stato Italiane
In vigore dal 2 mar 2022 al 28 apr 2022
1. Al comma 8 dell' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all', comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-18