Art. 18
29 / 67In vigore dal 29 apr 2022
((Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili))
1. Al comma 8 dell' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del
((gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonchè delle società concessionarie autostradali))
.».
2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all', comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale
((e di distribuzione))
sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.
((2-bis. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo"))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-01;17#art-18