Art. 48-bis
In vigore dal 1 gen 2022
(( (Ulteriori disposizioni in materia di
documentazione antimafia). ))
((1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";
b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-11-06;152#art-48-bis