Art. 46-bis

In vigore dal 30 giu 2022
(Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base) 1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all', comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell', comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale. 2. ((Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al comma 562 dell' della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative)) . Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa.
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