Art. 64-quinquies
In vigore dal 31 lug 2021
(( (Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica). ))
((
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonchè alla comunicazione tra il medico e il paziente".
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
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