Art. 64-quater

In vigore dal 31 lug 2021
(( (Fruizione delle aree naturali protette). )) (( 1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori. ))
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