Art. 64-quater
In vigore dal 31 lug 2021
(( (Fruizione delle aree naturali protette). ))
((
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.
))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-64-quater