Art. 18-ter
In vigore dal 25 feb 2023
(( (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali). ))
((1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all', comma 11, del medesimo decreto.))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-18-ter