Parte II›Titolo I›Capo I
Art. 18
AbrogatoOpere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
In vigore dal 1 giu 2021 al 30 lug 2021
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";
2) il comma 2-ter è abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77#art-18