Art. 34-bis
In vigore dal 14 ott 2020
(( (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali). ))
((1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all' del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall', comma 1, del presente decreto, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-34-bis