Capo VII
Art. 112
AbrogatoRaddoppio limite welfare aziendale anno 2020
In vigore dal 15 ago 2020 al 21 mag 2021
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-112