Capo VII
Art. 112
Abrogato112 / 115Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
In vigore dal 15 ago 2020 al 21 mag 2021
1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-112