Art. 1-bis

In vigore dal 14 ott 2020
(( (Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa). )) ((1. All' della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 251 è inserito il seguente: "251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020"; b) al comma 253, le parole: "del comma 251" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 251 e 251-bis"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104#art-1-bis

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