Capo I

Art. 5

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

In vigore dal 15 ago 2020
Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL 1. Le prestazioni previste dagli del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all' del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. 2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'.
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