Art. 234
In vigore dal 1 gen 2022
(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonchè per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonchè per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all', comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.
((Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla società subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuità del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall', comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga è conformato ai livelli di mercato))
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2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonchè avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonchè di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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