Art. 235
In vigore dal 22 mar 2022
Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione
1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'.
(7)
60
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l', comma 1) che "Il fondo di cui all' del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento è destinato alle finalità di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa".
--------------
AGGIORNAMENTO (60)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l', comma 326) che "il Fondo di cui all' del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-235