Titolo VI

Art. 131

Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

In vigore dal 19 mag 2020
1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi dell', comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l'indennità di mora previste per il ritardato pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-131

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