Titolo VI

Art. 130

Abrogato

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021."; b) all', comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020"; c) all', comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre"; d) all', comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"; e) all', comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020". 2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis: 1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,"; 2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6"; b) all', comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli." 3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati in 320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-130

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo