Capo IV

Art. 31

Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

In vigore dal 17 ago 2023
1. Per gli anni dal 2020 al 2025, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne anche in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all', comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall' del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23#art-31

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