Capo IV
Art. 23
Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020
In vigore dal 9 apr 2020
1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23#art-23