Capo II

Art. 29

Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

In vigore dal 31 dic 2019
1. All', comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-29

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