Capo II

Art. 26

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018

In vigore dal 1 mar 2020
1. Dal 1° gennaio 2020, all' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 1, dopo le parole: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono inserite le seguenti: "- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza"; a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano... è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'.». 2. Le risorse di cui all', commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-26

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