Capo II

Art. 17 bis

Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale

In vigore dal 1 mar 2020
1. Il termine di cui all', comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021. 2. All', comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell', comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-17-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo