Capo I
Art. 15 ter
Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013
In vigore dal 31 dic 2020
1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell', comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2021.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall' del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-15-ter