Art. 30-bis

In vigore dal 30 giu 2019
(( (Norme in materia di edilizia scolastica) )) (( 1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all' del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi. 2. Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all', comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori. ))
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