Capo II

Art. 19

Abrogato

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

In vigore dal 1 mag 2019 al 31 dic 2019
1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all', comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019. 2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all', comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo