Art. 18-quater
In vigore dal 21 apr 2026
(Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione)
1. L'ambito di operatività della Sezione venture capitale investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all', primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite anche in start up, ivi incluse quelle innovative di cui all' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in piccole e medie imprese innovative di cui all' del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonchè in quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall', comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all', comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest Spa.
((Il Comitato agevolazioni di cui all', comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può destinare una quota della Sezione di cui al comma 1, in misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle società Simest Spa o Finest Spa))
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2-bis. Le attività di individuazione di potenziali investimenti e di supporto istruttorio alle operazioni di investimento in venture capital di cui al comma 2 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all', comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono definite le modalità e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.
4. All', comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: "fino al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 49 per cento" e le parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Le partecipazioni".
5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all', comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all', comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104.
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