Art. 13-bis
In vigore dal 30 giu 2019
(( (Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici) ))
((1. Al comma 2 dell' del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini," sono soppresse))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34#art-13-bis