Art. 12-sexies

In vigore dal 30 giu 2019
(( (Cedibilità dei crediti IVA trimestrali) )) (( 1. All', comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: "dalla dichiarazione annuale" sono inserite le seguenti: "o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale,". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))
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