Art. 4-quater

In vigore dal 18 gen 2023
(Sperimentazione e semplificazioni in materia contabile) 1. In relazione all'entrata in vigore del nuovo concetto di impegno di cui all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occorrenti per l'assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ((e in via definitiva dall'anno 2023)) : a) le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 GENNAIO 2023, N. 6; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 GENNAIO 2023, N. 6. ((1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all', comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse)) 2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli , comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato.
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