Art. 44-bis

In vigore dal 20 nov 2018
(( (Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile). )) ((1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell' del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "per un massimo di due volte"))
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