Art. 19
In vigore dal 24 dic 2019
Contabilità speciale
1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all', comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonchè le risorse provenienti dal fondo di cui all', comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all' e per l'assistenza alla popolazione.
3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementatadi 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'.
((3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-19