Capo III
Art. 21
AbrogatoCriteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all', distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell', comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all':
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all', risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell', comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all', risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all', era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all', risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 2.
4. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all', comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell' della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 2.
9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.
10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell' della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all';
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall', comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all', in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell', comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.
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