Capo III

Art. 35

Abrogato

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

In vigore dal 29 set 2018 al 31 dic 2020
1. Nei Comuni di cui all', i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'.
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