Art. 35

Art. 35

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In vigore dal 1 gen 2021
Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento 1. Nei Comuni di cui all', i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al ((31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022)) . Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-35